Statuto Ass. Tuscia in fiore" ETS


Associazione "Tuscia in fiore" E.T.S.

STATUTO SOCIALE
             Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Ter- zo Settore", d’ora innanzi il "CTS") e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione "Tuscia in fiore", Ente del Terzo Settore (ETS).

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati (che nel prosieguo del presente Statuto saranno denominati "soci") all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha la sede legale in Viterbo, Via della Palan- zana n. 11.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria se- zioni locali e sedi secondarie, amministrative, operative in tutto il territorio italiano.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordina- ria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

                   Art. 3 (Scopo e oggetto)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, persegue fi- nalità civiche e di utilità sociale nell’ambito:
- dell’organizzazione e gestione di attività culturali, arti- stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;

- dell’organizzazione e gestione di attività turistiche di in- teresse sociale, culturale o religioso;
- di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul- turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica- zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza- zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu- sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In particolare l’Associazione ha per oggetto lo scopo di:
- valorizzare e promuovere il territorio, con l’obiettivo di essere una D.M.O. (Destination Management Organization), ovve- ro un organismo di natura pubblico-privata, responsabile del management e del marketing di una determinata destinazione tu-

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ristica, mediante la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrattori, imprese, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi), che adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto di- verse per una sua migliore gestione, per promuovere, commer- cializzare e gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio nonché per svolgere attivi- tà di marketing attraverso portali e siti web, in grado di ge- stire integralmente e sistematicamente la destinazione turi- stica individuata;

- sollecitare la collaborazione tra gli operatori fornendo an- che supporto e consulenza agli operatori della filiera turi- stica;
- operare, unitariamente come territorio, tramite un unico soggetto, con continuità ed efficacia sul turismo;

- facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica dei territori e alle attività imprenditoriali di settore;
- monitorare l’andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;

- valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;
- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità re- gionali, i "Brand" territoriali;

- avviare processi in grado di migliorare il livello di acco- glienza e l’immagine del territorio;
- avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occu- pazione nel settore turistico;

- avviare iniziative di promozione turistica territoriale at- traverso la ricerca di collaborazioni orizzontali e verticali, partecipazione a fiere, congressi e convegni, collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, creazione di network utili al fine associativo, di carattere nazionale ed internazionale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle so- pra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente con- nesse e strumentali, ivi comprese le attività accessorie a quelle principali e di carattere commerciale e produttivo, in quanto marginali ed integrative delle stesse.

                        Art. 4 (Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata.
La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assem- blea Straordinaria degli Associati.

       Art. 5 (Patrimonio dell'associazione ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote asso- ciative e dagli altri contributi versati dai soci, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevute e dagli avanzi di gestio- ne, nonché ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

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Si compone di:
- un Fondo di Dotazione del valore di Euro 15.000,00, che co- stituisce il patrimonio minimo dell’associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridi- ca;
- un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Tutti i contributi ed elargizioni sono a fondo perduto, rap- presentando unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a pro- venti e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti originari e successivi effettuati dai soci;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Asso- ciazione;
- elargizioni, contributi e liberalità;
- avanzi di gestione e eventuali utili conseguiti nell'eserci- zio della propria attività.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso sollecitazione al pubblico, crowdfunding o attra- verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico va- lore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a ti- tolo di quota associativa a carico di tutti i soci. I versa- menti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare alla vita associativa sino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio.
Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo uni- versale, né per successione a titolo particolare.
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto ver- sato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione op- pure a titolo di quote associative.
L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comun- que preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ul- teriori a qualsiasi titolo, purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto pre- visto dall'articolo successivo.

Art. 6 (Divieto di distribuzione e patrimoni destinati a uno specifico affare)
All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve,

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comunque denominate, a soci, lavoratori e collaboratori, ammi- nistratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli- mento del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del proprio patrimo- nio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed en- trate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può de- liberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme dei cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

                Art. 7 (Soci dell'Associazione)

Fanno parte dell'Associazione:
- i soci ordinari;
- i soci onorari.
Chiunque può essere socio ordinario, italiano o straniero, persona fisica, giuridica, associazione o ente, sia di natura pubblica che privata, purché abbia interessi coincidenti con gli scopi dell'Associazione.

Sono soci onorari le personalità ritenute di alto prestigio sociale a giudizio del Consiglio direttivo.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci. L’Associazione è improntata al principio della "porta aperta". Coloro che intendono aderire all'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio direttivo avvalendosi dell’apposito mo- dello informativo.

Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande ricevu- te nel termine di trenta giorni dal ricevimento; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.
In caso di respingimento della domanda, la relativa delibera- zione deve essere adeguatamente motivata. In caso di non am- missione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i suc- cessivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Un socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con dichiarazione inviata al Consiglio direttivo. La dichiara- zione di recesso ha efficacia allo scadere del termine per il pagamento della quota annuale, se comunicata al Consiglio di- rettivo almeno tre mesi prima della chiusura di tale scadenza. Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza, senza ulteriore necessaria delibe- razione del Consiglio Direttivo.

In presenza di gravi inadempienze, i soci possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata dal Con- siglio Direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale

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deve essere indicato il motivo dell’esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell’esclusione può adire l’arbitrato previsto dal presente statuto; in tale ipotesi l’efficacia della deliberazione può essere sospesa dall’arbitro.

E' fatto divieto ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.
Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; partecipare alla vita as- sociativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, an- che per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell’Associazione.

I soci onorari godono soltanto dell’elettorato attivo.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di ri- spettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di cor- rispondere le quote associative.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanzia- mento o di esborso ulteriori rispetto al versamento origina- rio. E' comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

               Art. 8 (Organi dell'Associazione)
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Vice presidente;

- il Presidente dell'Associazione;
- il Tesoriere, nominato tra i consiglieri del Consiglio Di- rettivo;
- il Segretario, nominato tra i consiglieri del Consiglio Di- rettivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori, solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

                     Art. 9 (Retribuzione)

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo rimborsa le spese propriamente documentate sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri in conformità alle deli- berazioni assunte in proposito dal Consiglio e, quando previ- sto, dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

                    Art. 10 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione dell'Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell’Associazione; la convocazione dell’assemblea è altresì spedita per posta elettronica ordinaria all’indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell’iscrizione o successi- vamente.

Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, la convocazione dell’assemblea gli è spedi-

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ta per posta semplice.
I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet dell'Associazione, ove sarà copia di ogni comunica- zione.

                Art. 11 (L'assemblea dei soci)

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci dell’Associazione.
L’assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei princi- pi di democraticità, di pari opportunità ed uguaglianza, uti- lizzando il metodo collegiale.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla strut- tura od allo scopo associativo.

L’assemblea altresì:
- delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Asso- ciazione proposta dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il Presidente dell’Asso- ciazione;
- approva il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- delibera sulle modifiche allo statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;
- delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili non- ché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Asso- ciazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall’art. 23 del presente Statu- to.

        Art. 12 (Funzionamento dell'assemblea dei soci)

L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o almeno due decimi dei soci.
La data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno, devono essere comunicati ai soci secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Statuto, spedendo i mes- saggi di posta elettronica o le eventuali lettere cartacee al- meno venti giorni prima della data fissata.

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pa- gamento delle quote associative.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video at- traverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è neces-

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sario che:
- sia consentito al Presidente – anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza - di accertare l'identità e la legit- timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu- nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade- guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus- sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, quando ne faccia richiesta almeno i tre quarti dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
E' ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

                 Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbaliz- zante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del gior- no.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere alme- no un giorno.
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno rife- rimento all’art. 21 C.C..

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

               Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Con- siglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di al- meno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devolu- zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

               Art. 15 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni.
Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri,

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eletti tra i soci ordinari, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea; es- so rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo con delibera- zione del Consiglio stesso, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Pre- sidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assem- blea dei soci entro quindici giorni, da tenersi entro i suc- cessivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

      Art. 16 (Poteri e compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la ge- stione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consi- glio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio- nali, complementari e commerciali da intraprendere per il mi- gliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Asso- ciazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei termini previsti dal pre- sente Statuto;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; - la presentazione di un piano programmatico relativo alle at- tività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla suc- cessiva approvazione dell’Assemblea:
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci ordinari ed onora- ri;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

          Art. 17 (Riunioni del Consiglio direttivo)

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Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ov- vero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della da- ta della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. L’avviso potrà essere trasmesso all’indirizzo mail comunicato dal socio al momento dell’ammissione o, in assenza, a mezzo lettera car- tacea ordinaria.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazio- ne, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua as- senza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio può riunirsi in audio/video conferenza, a condi- zione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in gra- do di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visio- nare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chia- mata a presiederla e il segretario verbalizzante.

            Art. 18 (Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudi- ziale dell’Associazione.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spet- tanti al Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in ca- so di assenza o impedimento.

               Art. 19 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi so- ciali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consi- glio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verifi- candone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al mate- riale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile

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dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provve- dendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e con- tributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini eco- nomici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a pro- cedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

            Art. 20 (Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riu- nione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione; vigila sull’osservanza delle leggi del pre- sente Statuto e del Regolamento Interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rie- leggibili.

Il Collegio potrà altresì, nel rispetto dei requisiti richie- sti dalla legge, assolvere all’incarico di revisione legale dei conti, qualora attribuitogli dall’Assemblea.
Il Collegio può riunirsi in audio/video conferenza, a condi- zione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in gra- do di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visio- nare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chia- mata a presiederla e il segretario verbalizzante.

         Art. 21 (Libri e registri dell'Associazione)

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L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, il registro dei soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.

I soci hanno diritto di esaminare il registro dei soci e i li- bri sociali e di estrarne copie, a proprie spese.

                      Art. 22 (Bilancio)

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gen- naio al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presi- dente dell'Associazione deve convocare il Consiglio Direttivo, al quale compete l'approvazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazio- ne di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Asso- ciazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea con- vocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione e deve essere pubblicato nel sito Internet dell’Associazione.

Nei casi di legge e qualora l’Associazione sia iscritta suc- cessivamente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo la normativa ri- chiamata dal CTS.

           Art. 23 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto ob- bligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo, previo parere favore- vole richiesto dalla legge ed approvato dall’assemblea, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto ver- sato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione op- pure a titolo di quote associative.

               Art. 24 (Clausola compromissoria)

Le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compro- messo daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insin- dacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto dì comune accor- do delle parti contendenti o, in mancanza di accordo, dal Pre- sidente del Tribunale di Viterbo. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

                       Art. 25 (Rimando)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in mate-

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ria, con particolare riferimento al codice civile ed al D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.
Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e di- pendenti sono a carico dell'Associazione.